(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 18 del 24 dicembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attivita' edilizia) 1. Al comma 1 dell'art. 21 della l.r. n. 16/2008 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «g)l'installazione di impianti di rilevazione anemometrica destinati a soddisfare esigenze temporalmente circoscritte e da rimuovere al termine della campagna di misurazione.». 2. La lettera e) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: «e) interventi relativi all'installazione di: 1) pannelli solari termici o impianti fotovoltaici non integrati o aderenti fino a 20 mq.; 2) pannelli solari termici o impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, integrati o aderenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, purche' di superficie non superiore a quella della copertura; 3) generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 m. e diametro non superiore a 1 m.. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati linee guida e criteri per la realizzazione degli impianti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della l.r. n. 22/2007. I parametri ed i requisiti indicati ai punti 1), 2) e 3) possono essere successivamente modificati con deliberazione della Giunta regionale in adeguamento alle disposizioni nazionali.». 3. Al comma 6 le parole: «ANI-MA o» sono soppresse.