(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 18
                        del 24 dicembre 2008)

    IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga

   la seguente legge regionale:

                               Art. 1.

Modifiche  all'articolo 21 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16
                (Disciplina dell'attivita' edilizia)



   1.  Al  comma 1 dell'art. 21 della l.r. n. 16/2008 e' aggiunta, in
fine, la seguente lettera:
    «g)l'installazione   di   impianti  di  rilevazione  anemometrica
destinati  a  soddisfare  esigenze  temporalmente  circoscritte  e da
rimuovere al termine della campagna di misurazione.».
   2. La lettera e) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:
    «e) interventi relativi all'installazione di:
     1) pannelli solari termici o impianti fotovoltaici non integrati
o aderenti fino a 20 mq.;
     2)  pannelli solari termici o impianti fotovoltaici di qualsiasi
potenza,  integrati o aderenti con la stessa inclinazione e lo stesso
orientamento  della  falda,  purche'  di  superficie  non superiore a
quella della copertura;
     3) generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5
m. e diametro non superiore a 1 m..
   Con   deliberazione   della   Giunta   regionale   possono  essere
individuati linee guida e criteri per la realizzazione degli impianti
ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della l.r. n. 22/2007.
   I  parametri  ed i requisiti indicati ai punti 1), 2) e 3) possono
essere  successivamente  modificati  con  deliberazione  della Giunta
regionale in adeguamento alle disposizioni nazionali.».
   3. Al comma 6 le parole: «ANI-MA o» sono soppresse.